Ufficio Tributi
Direttore di Area: dott. Massimo Salvatico
Funzionario responsabile: Sig.ra Marina Crecchi
Ubicazione ufficio: Viale Martiri della Libertà - Palazzo Ester Siccardi
Orari: Lunedi, Mercoledi, Giovedi e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Tel. 0182 5685219 - Numero Verde 800126438
Fax 0182 571991
Ufficio I.M.U. Tel. 0182-5685212 - 215
Ufficio TA.R.S.U. Tel. 0182-5685211
Imposte, Tasse e Canoni Comunali e Normativa:
I.M.U. - Imposta Municipale Propria - (Scheda Informativa)
I.M.U. - Procedura di calcolo
TA.R.S.U. - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
C.O.S.A.P. - Canone per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (permanente)
I.C.P. servizio in concessione
Si precisa che la procedura di calcolo del Tributo IMU esegue un mero conteggio matematico sulla base delle rendite e dei dati da Voi inseriti, pertanto questo Ufficio si manleva da eventuali errori derivanti dall'utilizzo della presente procedura e rimanda gli utilizzatori alla lettura di quanto indicato dalla ditta fornitrice in calce alla procedura stessa.
L'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da chiunque possegga fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili;
I terreni agricoli nel Comune di Albenga sono esenti dal pagamento dell'imposta.
Aliquote
Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata adozione della delibera per l'anno di competenza si rende applicabile l'aliquota nella misura del 4 per mille.
Riduzioni e d'imposta
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
In base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 390 del 30.11.2010 la conformità dei contratti di locazione stipulati in attuazione della Legge 431/98 ai principi fissati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 22.12.2009 deve essere attestata da un'Associazione di categoria firmataria dell'accordo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata stabilita ai fini I.C.I.
Tali associazioni sono S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., U.N.I.A.T. per i conduttori, A.P.E., A.P.P.C., A.S.P.P.I., U.P.P.I. per i proprietari.
Versamenti e dichiarazioni
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio;
I contribuenti sono tenuti altresì al versamento dell'imposta da effettuarsi nei seguenti termini:
- dall'1 al 16 giugno (acconto pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulle base
della aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente)
- dall'1 al 16 dicembre (saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno in corso);
- è possibile versare l'intero importo dovuto entro il termine previsto per l'acconto
Se la scadenza per il pagamento coincide con un sabato o una festività viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo (D.L. 31.5.1994, n. 330).
L'ufficio aiuta i contribuenti nel calcolo dell'imposta e nella compilazione di bollettini e dichiarazioni.
A tal fine occorre esibire atto notarile di acquisto/vendita e visura catastale aggiornata.
RAVVEDIMENTO (art. 13 d.lgs. 472/97)
La sanzione e' ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
I cittadini o le società che dispongono di un immobile e/o di un'area usata per lo svolgimento di attività (operativa) devono denunciare la superficie occupata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.
Tariffe
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento del tributo entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle tariffe provvede la Giunta Comunale entro lo stesso termine.
Esenzioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (es. terrazze e balconi, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos) o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione(es. fabbricati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile).
Termine per la presentazione della denuncia
I soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo immobili e/o aree soggetti alla tassa sono tenuti a presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione. Qualora mutino le condizioni di tassabilità il contribuente dovrà provvedere nuovamente alla denuncia entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell'avviso di pagamento può essere effettuato in quattro rate o in un'unica soluzione come indicato nell'avviso stesso.
Normativa di riferimento: Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
ADDIZIONALI COMUNALE I.R.P.E.F.:
Sono tenuti a richiedere la concessione di suolo pubblico ed al pagamento del canone tutti coloro che intendono occupare in via permanente suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio.
Tipi di occupazione: passi carrabili, dehor, chioschi, tende, insegne, espositori merce ecc..
Cosa occorre: richiesta concessione su appositi moduli in carta legale predisposti dall'ufficio firmata dal soggetto interessato, indicando: i dati del richiedente, dove si occupa, la superficie , il tipo di manufatto da installare (allegando documentazione fotografica o progetto di un tecnico).
Il pagamento viene effettuato a mezzo versamento presso l'esattoria comunale, Banca CARIGE, Piazza del Popolo, n. 29 Albenga o tramite versamento su c/c n° 44315190 intestato a ?Comune di Albenga Cosap permanente servizio tesoreria?
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Ufficio Imposta sulla pubblicità permanente/temporanea e diritti sulle pubbliche affissioni
Ufficio competente: Servizio in concessione a I.C.A. srl Via Parma, 81 La Spezia (SP).
Sede Ufficio comunale: Via Roma, 29 - Albenga - Tel./Fax: 0182- 542710.
Orari: dal Lunedì al Sabato ore 8:30 ? 12:30 anche martedì e giovedì pomeriggio 15.00 ? 17.00
Il servizio viene fornito direttamente dal concessionario del servizio a tutti coloro che abbiano necessità di affiggere manifesti/poster, di effettuare pubblicità temporanea (max 3 mesi), di effettuare pubblicità permanente (insegne di esercizio/ pubbl. stradale ecc.)
Cosa fare: richiesta di affissione e consegna del materiale presso la sede della ditta sita in Via Roma, 29; il versamento è contestuale alla richiesta.
. denuncia pubblicità in temporanea ? pagamento contestuale.
. denuncia/variazioni/disdette impianti pubblicitari permanenti pagamento in conto corrente.
Riduzioni del 50% dell'imposta per
- pubblicità di associazioni, comitati ecc.
- pubblicità di manifestazioni politiche, culturali ecc.
- pubblicità per festeggiamenti patriottici, religiosi ecc.
Esenzioni per
- pubblicità con superficie inferiore a 300 cm. quadrati
- pubblicità realizzata all'interno dei locali;
- pubblicità effettuata dallo Stato e da enti pubblici territoriali.
sono altresì esenti dall'imposta le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati. Per la corretta fruizione ditale esenzione e per altre situazioni particolarismi consiglia di rivolgersi all'ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni ? ? sito in Via Roma, 29.
Modalità di pagamento:
. Pubblicità temporanea e affissioni: per cassa presso l'ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni o in conto corrente.
. Pubblicità permanente: su conto corrente n° 260190 intestato a I.C.A. srl Via Parma, 81- La Spezia specificando nella causale ?versamento per Comune di Albenga?
La cura della correttezza, della completezza e dell'aggiornamento di quanto visualizzato e dei documenti scaricabili è affidata ai responsabili dei relativi Uffici.