Comunicazione messa in esercizio
ascensori/montacarichi in serv.privato
Denominazione procedimento:
Comunicazione messa in esercizio ascensori/montacarichi in
serv.privato
Descrizione procedimento: L'art.12
del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162 regola la messa in esercizio degli
impianti conformi alla normativa 95/16/CEE che sono stati
installati dopo il 1° luglio 1999. Area: Area IV - Lavori
Pubblici
Ufficio: Servizi Generali
Responsabile del Procedimento: Geom.
FLOCCIA Graziano tel.0182/562229
Operatore: Sig.ra GAGLIOLO Maria tel.
0182/562231 - fax n° 0182/562292
Eventuali requisiti del
soggetto che presenta l'istanza per l'avvio del
procedimento: E' soggetta a comunicazione, da parte
del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune
competente per territorio o alla provincia autonoma competente
secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e
degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di
trasporto.
Modalità di
presentazione della domanda: La comunicazione di cui
all'art.12 comma 1del D.P.R. 162/99, da effettuarsi entro 10 giorni
dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto
di cui all'art.6, comma 5, deve contenere: a) l'indirizzo dello
stabile ove è installato l'impianto; b) la velocità,
la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di
azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale
dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del
montacarichi, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.P.R.24/7/1996
n.459; d) la copia conforme o originale della dichiarazione di
conformità di cui all'art.6 comma 5 del D.P.R. 162/99; e)
l'indicazione della ditta abilitata ai sensi della L.5/3/1999 n.46
cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f)
l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni
periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art.13 comma 1del D.P.R.
162/99, che abbia accettato l'incarico. L'Ufficio competente del
Comune, entro 30 giorni, assegna all'impianto un numero di
matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale
rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto
competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Quando
si apportano le modifiche costruttive di cui all'art.2 comma 1
lett.i) del D.P.R. 162/99, il proprietario, previo adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché
per le altre parti interessate alle disposizioni del presente
regolamento, invia la documentazione di cui al comma 1 al Comune
competente per territorio, nonché al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche. E' fatto divieto di
porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state
effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le
comunicazioni di cui al presente articolo. Ferme restando in capo
agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite
dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di
responsabilità civile, nonché penale, a carico del
proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il Comune ordina
l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli
obblighi imposti dal regolamento.
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