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Comunicazione messa in esercizio ascensori/montacarichi in serv.privato

 

Denominazione procedimento: Comunicazione messa in esercizio ascensori/montacarichi in serv.privato

Descrizione procedimento: L'art.12 del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162 regola la messa in esercizio degli impianti conformi alla normativa 95/16/CEE che sono stati installati dopo il 1° luglio 1999. Area: Area IV - Lavori Pubblici

Ufficio: Servizi Generali

Responsabile del Procedimento: Geom. FLOCCIA Graziano tel.0182/562229

Operatore: Sig.ra GAGLIOLO Maria tel. 0182/562231 - fax n° 0182/562292

Referimenti normativi:

L. 5 marzo 1990 n. 46

D.P.R. 24 luglio 1996 n.459

D.P.R. 30 aprile 1999 n.162

Eventuali requisiti del soggetto che presenta l'istanza per l'avvio del procedimento: E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto.

Modalità di presentazione della domanda: La comunicazione di cui all'art.12 comma 1del D.P.R. 162/99, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'art.6, comma 5, deve contenere: a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.P.R.24/7/1996 n.459; d) la copia conforme o originale della dichiarazione di conformità di cui all'art.6 comma 5 del D.P.R. 162/99; e) l'indicazione della ditta abilitata ai sensi della L.5/3/1999 n.46 cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art.13 comma 1del D.P.R. 162/99, che abbia accettato l'incarico. L'Ufficio competente del Comune, entro 30 giorni, assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'art.2 comma 1 lett.i) del D.P.R. 162/99, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la documentazione di cui al comma 1 al Comune competente per territorio, nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale, a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il Comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal regolamento.

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