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Accesso Civico
(D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 art. 5 )

Art. 5 Accesso Civico

  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 

  3. L'amministrazione,  entro  trenta  giorni,  procede  alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo  l'avvenuta  pubblicazione,  indicando  il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione  indica  al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 

  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza  dell'obbligo  di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 

  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,
    cosi' come modificato dal presente decreto. 
  6. La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da  parte  del Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui all'articolo 43, comma 5. "
 
 

Documentazione accesso civico

 

Le Istanze potranno essere indirizzate Al Responsabile della Trasparenza dott.ssa Anna Nerelli:

 

 

a) via posta ordinaria al seguente indirizzo:

 

Comune di Albenga

 

Piazza San Michele, 17

 

17031 Albenga (SV)

 

 

 

b) via P.E.C. all'indirizzo istituzionale:

 

protocollo@pec.comune.albenga.sv.it

 

 

 

c) via fax al numero 0182 554617

 

 

 

Attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art.2 -
comma 9 bis - della Legge 241/90